Il Decreto Ministeriale 37/08 ha introdotto l’obbligatorietà del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’impresa installatrice come prescrive il medesimo decreto e si applica a tutti gli impianti in qualsiasi tipo di edificio, collocati all’interno o nelle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Il progetto è sempre obbligatorio: in alcuni casi, però, può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice: deve, invece, essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale in determinati casi, quali:
Edifici civili: per le utenze condominiali con potenza superiore a 6 kW e per unità abitative con almeno con superficie maggiore di 400 mq o potenza superiore a 6 kW.
Edifici per attività produttive, commercio, terziario: con utenze alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), con superficie superiore a 200 mq o qcon le utenze alimentate in bassa tensione con potenza superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando tali unità contengono, anche parzialmente, ambienti soggetti a normativa specifica, quali locali ad uso medico, con pericolo d’esplosione e con elevato rischio d’incendio.
Con la pubblicazione del DM 19 maggio 2010 in merito alla “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, sono stati introdotti nuovi moduli per la dichiarazione di conformità. Successivamente il DL 9 Febbraio 2012, n. 5 ha apportato ulteriori modifiche ai modelli di dichiarazione di conformità. Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza.